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[1]I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantita' di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.
[2]La misura della sopratassa e' determinata dal Consiglio superiore di sanita', assistito da tre chimici designati dai Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
