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[1]Il Ministro delle Finanze, di concerto con quello della Marina e del Commercio, udito il parere del Consiglio Superiore della Marina mercantile, promuovera' il decreto Reale per i compensi da accordarsi per effetto della presente tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali, secondo la legge 6 dicembre 1885, num. 3547 (Serie 3ª).
[2]Nello stesso modo saranno determinati i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo.
[3]Questo decreto Reale, che avra' effetto insieme all'applicazione della tariffa doganale, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[6]UMBERTO.
[7]A. Magliani. B. Grimaldi.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[9](La tariffa annessa alla presente legge verra' pubblicata in apposito foglio di Supplemento).
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
