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[1]Le merci provenienti da paesi ne' quali i bastimenti e le merci italiane ricevono un trattamento differenziale, potranno essere assoggettate a un aumento di dazi di confine fino a cinquanta per cento della misura inscritta nella tariffa generale.
[2]Le merci esenti in tariffa potranno essere assoggettate a un dazio fino a venticinque per cento del loro valore commerciale ufficiale.
[3]Questi provvedimenti saranno applicati per decreto Reale. In questo decreto saranno designate le merci che dovranno essere colpite e la misura del maggiore dazio da applicare.
[4]Il decreto reale anzidetto dovra' essere presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
