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[1]Il manifesto del carico, che per effetto dell'art. 55 del regolamento approvato con decreto Reale 11 settembre 1862, n. 867, convalidato colla legge 21 dicembre 1862, n. 1061, i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorita' doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.
[2]Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potra' prescrivere, con decreto Reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'Autorita' consolare italiana.
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
