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Al n. 1 dell'articolo 60 del regolamento doganale e' fatta la seguente aggiunta: «ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato. Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento del dazio dovuto, si dovra' procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.»
Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
