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[1]Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto la restituzione attuale della tassa interna di fabbricazione e' convertita in abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali di 1ª categoria e sulla sovratassa cui e' soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

[2]Se trattasi di spirito nazionale, esso dovra' acquistarsi nelle fabbriche di 1ª categoria e il trasporto dalla fabbrica di spirito a quella di aceto e' vincolato a bolletta di accompagnamento e certificato di arrivo, che dara' luogo alla detrazione dagli accertamenti della fabbrica, da cui proviene lo spirito, della differenza fra la tassa generale e quella ridotta.

[3]Se trattasi di spirito proveniente dall'estero, lo spirito dovra' essere accompagato da bolletta a cauzione per la differenza fra la sovratassa integrale e quella ridotta.

[4]E data facolta' al Governo, udito il parere del Consiglio del Commercio e del Consiglio di Stato, di stabilire le discipline per l'applicazione del presente articolo; di rivedere il Regio decreto 27 maggio 1881, n. 214 (Serie 3ª), convalidato con la legge del 3 luglio 1884, n. 2468, (Serie 3ª), e di estendere ai contravventori le pene entro i limiti determinati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018. Il nuovo decreto Reale sara' presentato alla Camera per la conversione in legge.

Testo in vigore dal 18 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4703~art17 · fonte del testo

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