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[1]Non ostante il disposto dell'articolo 6, il Presidente, sull'accordo delle parti, puo', dopo scambiate le comparse, rinviare la discussione ad altra udienza.
[2]Quando una delle parti abbia dedotto nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o presentati in udienza nuovi documenti, che per importanza o per numero' richiedano maturo esame, il Presidente, sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, deve ordinare che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella cancelleria, perche' le parti possano esaminarli.
[3]Nei casi preveduti dal presente articolo si applichera', quanto alla nomina del relatore, l'ultimo capoverso dell'articolo 5.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
