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[1]Prima della discussione i procuratori, o le parti nelle cause commerciali, si scambiano le comparse conclusionali per copia, e si comunicano i documenti che non siano stati precedentemente depositati.
[2]La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza, e non depositati precedentemente.
[3]Le aggiunte e le modificazioni negli originali delle comparse conclusionali e nell'elenco devono essere esattamente riprodotte nelle copie comunicate all'altra parte, salvoche' questa, o il suo procuratore, apponga il visto alle aggiunte ed alle modificazioni contenute negli originali.
[4]In caso di differimento, la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della cancelleria.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
