Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.

[2]La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatte anche nel mandato.

[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art7 · fonte del testo

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