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[1]I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio di udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di residenza, o di elezione o dichiarazione di domicilio delle parti.
[2]La dichiarazione di residenza e la elezione o dichiarazione di domicilio possono essere fatte anche nel mandato.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
