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[1]Qualora non siavi stato deposito di documenti, il primo differimento deve essere accordato dal Presidente, sull'istanza di una delle parti.
[2]Per i successivi differimenti si richiede l'accordo delle parti o dei loro procuratori, o il concorso di giusti motivi.
[3]Dopo il quinto differimento, non ostante l'accordo delle parti o dei loro procuratori, ove non concorrano giusti motivi, il Presidente puo' ordinare che la causa, se non sia discussa immediatamente, venga cancellata dal ruolo.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
