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[1]La comparizione avverra', nell'ora stabilita per la udienza, davanti il solo Presidente.
[2]Dopo che questi abbia dato i provvedimenti a lui demandati e quelli consentiti dalle parti, si procedera' davanti l'intero Collegio alla discussione delle questioni insorte e alla trattazione delle cause.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
