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[1]Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sulla istanza di una di esse, od anche d'ufficio.
[2]Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio di udienza e non sono soggette a notificazione ne' a reclamo.
[3]Quando non vi sia accordo, il Presidente puo' ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.
[4]Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovra' farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrera' il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
