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[1]Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori, se v'e' l'accordo delle parti, il Presidente provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo, delegando il giudice per l'esecuzione.
[2]Se la causa non si trovi inscritta sul ruolo di spedizione, le parti procedono in conformita' dell'articolo 206 del Codice di procedura civile.
[3]Il giudice delegato per la istruzione, se fa parte del Tribunale o della Corte avanti cui pende la causa, provvede all'ammissione ed esecuzione delle nuove prove concordate fra le parti prima della chiusura del processo verbale.
[4]Compiuta l'istruttoria, o sorgendo questioni incidentali, il giudice delegato rimette le parti ad udienza fissa con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione ai procuratori presenti.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
