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[1]L'Autorita' giudiziaria non puo' prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati, o depositati, ovvero non indicati negli elenchi.

[2]Ove si riscontrino difformita' tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali o degli elenchi, od altre gravi irregolarita' negli atti, l'Autorita' giudiziaria, sentiti in Camera di consiglio i procuratori delle parti per gli schiarimenti e le rettificazioni opportune, potra' ordinare la riapertura della discussione, e condannare il procuratore colpevole ad una pena pecuniaria da 50 a 500 lire, e nei casi piu' gravi, anche alla sospensione dall'ufficio fino a 90 giorni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art11 · fonte del testo

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