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[1]Tutte le citazioni a comparire in giudizio si fanno a udienza fissa.
[2]Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata puo' con citazione per biglietto, notificata all'altra parte, fissare un'udienza prossima, osservati i termini stabiliti dalla legge per la stessa parte convenuta.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009
