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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Pei trasferimenti per atto fra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprieta' o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si paghera' il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa al testo unico della legge di registro del 13 settembre 1874, n. 2076 (Serie 2ª).
[7]Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti, ancorche' la cessione a titolo gratuito sia fatta da piu' persone purche' in virtu' del medesimo atto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 23 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
