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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Gli agenti subalterni fuori ruolo, di cui all'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, faranno passaggio in ruolo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi abbiano compiuto un anno di effettivo servizio fuori ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, purche' in questo periodo non sieno incorsi nella sospensione, nella censura o nel rimprovero solenne.
[7]La sospensione ritarda il passaggio in ruolo di tre anni, una nota di censura o due rimproveri solenni lo ritardano di un anno, ed un solo rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIOLITTI - TEDESCO - CALISSANO.
[12]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 2 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
