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[1]E' stabilito il limite di sei mesi dalla promulgazione di questa legge alla presentazione delle domande e dei documenti giustificativi per parte degli interessati o di quei superstiti ai quali il loro riconoscimento avrebbe dato titolo a pensione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1878.
[4]UMBERTO.
[5]Bruzzo. E. Di Brocchetti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
