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Coloro i quali alla promulgazione della legge 23 aprile 1865, n. 2247, facevano parte dell'esercito o dell'armata come effettivi od assimilati, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1° di detta legge, sono rimessi in tempo per invocare i benefizi, purche' la Commissione creata con Regio decreto 1° novembre 1870 non siasi gia' pronunziata negativamente sui loro titoli.
Testo in vigore dal 30 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
