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A formare i maestri di ginnastica per le scuole di cui all'art. 2, potranno essere istituiti corsi normali di ginnastica, sussidiati dal Governo, anche presso le Societa' ed istituzioni ginnastiche, secondo le condizioni ed i programmi stabiliti da apposito regolamento.
Testo in vigore dal 15 luglio 1878 al 16 dicembre 2009
