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[1]I provvedimenti intesi a rendere rapida ed economica la conversione e la trasmissione dei titoli, ed a stabilire i termini e le occorrenti sanzioni penali, per applicazione della presente legge, sono di competenza del Governo del Re, il quale vi provvede, udita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza.

[2]Il Governo ha inoltre facolta' di procedere, nello stesso modo, ad abrogazione, modificazione o integrazione, di disposizioni legislative vigenti, comprese quelle del Codice di commercio.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 24 settembre 1920.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Giolitti - Fera - Meda

[7]Alessio - Facta.

[8]Visto, li guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1297~art4 · fonte del testo

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