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E' condonata qualsiasi multa o penale per omessa denunzia di titoli al portatore cosi' in occasione di successioni, che di imposta su patrimoni, purche' ne sia fatta regolare denunzia entro un termine che sara' stabilito a norma dell'art. 4.
Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922
