Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922. Leggi il testo vigente →

E' condonata qualsiasi multa o penale per omessa denunzia di titoli al portatore cosi' in occasione di successioni, che di imposta su patrimoni, purche' ne sia fatta regolare denunzia entro un termine che sara' stabilito a norma dell'art. 4.

Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1297~art3 · fonte del testo

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