Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Sui titoli esteri al portatore e' triplicata la tassa prescritta dall'art. 166, nn. 1 e 2 della tariffa generale, allegato A) al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 della legge sul bollo.

[2]Per i titoli esteri nominativi rimane immutata la tassa stabilita dal suddetto art. 166.

[3]I cittadini italiani proprietari di titoli esteri, di Stato o privati sono obbligati a farne denunzia particolareggiata all'Amministrazione finanziaria.

Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1297~art2 · fonte del testo

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