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[1]Sui titoli esteri al portatore e' triplicata la tassa prescritta dall'art. 166, nn. 1 e 2 della tariffa generale, allegato A) al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135 della legge sul bollo.
[2]Per i titoli esteri nominativi rimane immutata la tassa stabilita dal suddetto art. 166.
[3]I cittadini italiani proprietari di titoli esteri, di Stato o privati sono obbligati a farne denunzia particolareggiata all'Amministrazione finanziaria.
Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922
