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[1]E' resa obbligatoria la conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Societa' per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonche' dei depositi vincolati a termine fisso.

[2]E' fatta solo eccezione per i buoni del tesoro e per i depositi a risparmio.

[3]Il titolo nominativo s'intende appartenere all'ultimo intestatario del titolo stesso. Non e' ammessa la validita' delle controdichiarazioni.

Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-09-24;1297~art1 · fonte del testo

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