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[1]E' resa obbligatoria la conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Societa' per azioni e da qualsiasi altro Ente, nonche' dei depositi vincolati a termine fisso.
[2]E' fatta solo eccezione per i buoni del tesoro e per i depositi a risparmio.
[3]Il titolo nominativo s'intende appartenere all'ultimo intestatario del titolo stesso. Non e' ammessa la validita' delle controdichiarazioni.
Testo in vigore dal 28 settembre 1920 al 30 novembre 1922
