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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato a rendere esecutiva la Dichiarazione aggiuntiva fatta all'articolo terzo della Convenzione antifillosserica firmata a Berna il 3 novembre 1881, dichiarazione firmata parimenti a Berna il 13 aprile 1889.

[7]E' data pure facolta' al Governo del Re di rendere esecutivi gli ulteriori accordi internazionali diretti a completare o a meglio chiarire le disposizioni della Convenzione anzidetta.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 14 luglio 1889.

[10]UMBERTO.

[11]L. Miceli. Seismit-Doda.

[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 8 agosto 1889 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1889-07-14;6276~art1 · fonte del testo

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