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[1]Quando nelle Provincie, che hanno ottenuto l'acceleramento dei lavori catastali, l'applicazione dell'aliquota dell'8 % alle nuove rendite sia ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, le quote pagate dai singoli contribuenti a titolo di «Sovrimposta comunale e provinciale» non daranno in nessun caso diritto ai conguagli e rimborsi previsti dall'articolo 47 della legge 1° marzo 1886, modificato coll'articolo 1° della predetta legge 21 gennaio 1897.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Chimirri.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
