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[1]Per le Provincie e pei Comuni nei quali, in esecuzione delle leggi succitate, la nuova imposta sui terreni non supera la preesistente, il limite legale della sovrimposta si ragguaglia a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale principale, risultante: per l'imposta sui fabbricati, dai ruoli principali dell'anno precedente, e per quella sui terreni, dai ruoli dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.
[2]Se la sovrimposta applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, non eccede il limite legale determinato come sopra, questo limite rimarra' immutato.
[3]Nulla e' innovato per le Provincie e per i Comuni, pei quali la nuova imposta supera la preesistente.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
