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[1]Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge sara' punita con la pena pecuniaria di venti volte la tassa non pagata, a carico dei possessori e di ciascuna delle persone che hanno preso parte, anche come semplici intermediari, ad una operazione qualsiasi sopra titoli esteri non bollati, ancorche' si tratti di semplice servizio di Cassa per rimborsi o pagamento d'interessi.
[2]La pena pecuniaria non sara' mai minore di lire trenta.
[3]Eguale pena sara' applicabile a coloro che espongono in vendita o enunciano in atti o scritti, titoli esteri non bollati, ai notai o agenti di cambio, agli ufficiali o funzionari pubblici, ai giudici, cancellieri ed ufficiali giudiziari per ciascuna contravvenzione cui abbiano preso parte, o che essi non abbiano rilevato a norma delle disposizioni della vigente legge sulle tasse di bollo.
[4]Le persone che hanno concorso alla contravvenzione, sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute.
[5]Le contravvenzioni alle norme che venissero stabilite per l'applicazione della presente legge saranno punite colla pena pecuniaria di L. 15, a carico di ciascun contravventore, con l'obbligo solidale per il pagamento.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Racconigi, addi' 25 luglio 1909.
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Lacava - Carcano.
[10]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 12 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
