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[1]I titoli esteri che non siano regolarmente bollati, non possono essere esposti in vendita, ceduti, dati in deposito, o a titolo di pegno, ne' formare oggetto di qualsiasi operazione, tanto nelle Borse di commercio, che presso le stanze di compensazione, Banche, Istituti e privati.
[2]E' pure vietata l'enunciazione dei titoli suddetti, che non abbiano scontato la tassa di bollo, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.
[3]L'enunciazione dei titoli, deve sempre contenere la indicazione della tassa pagata e dell'Ufficio che ha ricevuto il pagamento ed in mancanza di tale indicazione i titoli saranno considerati come non bollati salva la prova contraria.
Testo in vigore dal 12 agosto 1909 al 16 dicembre 2009
