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[1]I titoli esteri che non siano regolarmente bollati, non possono essere esposti in vendita, ceduti, dati in deposito, o a titolo di pegno, ne' formare oggetto di qualsiasi operazione, tanto nelle Borse di commercio, che presso le stanze di compensazione, Banche, Istituti e privati.

[2]E' pure vietata l'enunciazione dei titoli suddetti, che non abbiano scontato la tassa di bollo, in atti e scritti pubblici e privati, eccettuati gli inventari.

[3]L'enunciazione dei titoli, deve sempre contenere la indicazione della tassa pagata e dell'Ufficio che ha ricevuto il pagamento ed in mancanza di tale indicazione i titoli saranno considerati come non bollati salva la prova contraria.

Testo in vigore dal 12 agosto 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-25;556~art3 · fonte del testo

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