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[1]Dalla prima rinnovazione dei Consigli provinciali, la durata delle funzioni dei commissari, di cui nell'articolo 249 della legge comunale e provinciale, e' ridotta ad un biennio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 16 dicembre 2009
