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[1]La proclamazione dei consiglieri comunali e' fatta dallo ufficio della sezione elettorale e, quando il Comune ha piu' sezioni, dalla adunanza dei Presidenti delle varie sezioni, presieduta dal presidente dell'ufficio della 1ª sezione.
[2]La proclamazione dei consiglieri provinciali e' fatta dall'adunanza dei Presidenti delle varie sezioni riunito nell'ufficio della P sezione del mandamento.
[3]Nei mandamenti costituiti da piu' Comuni la proclamazione avra' luogo nell'ufficio della prima sezione del capoluogo di mandamento.
[4]Ove la circoscrizione elettorale per l'elezione dei consiglieri provinciali comprenda piu' mandamenti, la proclamazione si fara' nell'ufficio della 1ª sezione del capoluogo del mandamento che abbia il maggior numero di elettori iscritti e verra' indicato dal Prefetto d'accordo col presidente della Corte d'appello ed annunziato col manifesto da pubblicarsi a norma dell'articolo 60 della legge comunale e provinciale.
[5]La proclamazione avra' luogo nei modi stabiliti per le elezioni dei consiglieri comunali dall'articolo 81 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898, n. 164).
[6]I consiglieri proclamati entrano subito in carica.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 16 dicembre 2009
