Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Per essere ammesso al concorso per la nomina ad ufficiale nell'amministrazione di pubblica sicurezza, occorre provare:
- a)di essere cittadino italiano;
- b)di avere compiuto gli anni 20 e di non aver superato i 30;
- c)di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero far risultare di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;
- d)di aver sempre tenuto regolare condotta e di non aver subito condanne per delitti;
- e)di essere dotato di costituzione robusta e di essere esente da difetti o da imperfezioni fisiche;
- f)di avere conseguito:
[2]per gli aspiranti al posto di vice-ispettori la laurea in giurisprudenza in una universita' del Regno;
[3]per gli aspiranti al posto di delegato, la licenza di liceo o di istituto tecnico, oppure il certificato di avere compiuto in uno dei collegi od accademie militari i corsi prescritti per la promozione ad ufficiale o ad un grado equivalente nell'esercito o nell'armata. Solo nel caso in cui manchino gli aspiranti forniti di tali requisiti, potra' il Ministero ammettere al concorso anche quelli che abbiano conseguito soltanto la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.
[4]Superato l'esame di concorso, e fatti, qualora il Ministero creda che debbano aver luogo, il tirocinio e l'esame pratico, gli aspiranti potranno conseguire la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.
[5]Con regolamento, da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per gli esami e per il tirocinio, nonche' quelle per le promozioni e per la disciplina degli ufficiali di pubblica sicurezza.
[6]L'esame pratico e il tirocinio sono sempre richiesti quando siano ammessi al concorso ai posti di delegato gli aspiranti con la licenza di ginnasio o di scuola tecnica.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
