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In caso di urgenza i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare la esecuzione delle loro ordinanze anco fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purche' ne diano preventivo o contemporaneo avviso alla autorita' politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
