Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo I della legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla sicurezza pubblica, la legge 19 giugno 1887, n. 4576, sulle guardie di pubblica sicurezza, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1890.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
