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[1]Per un triennio dalla pubblicazione della presente legge, con decreto reale, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina di che all'art. 10, potranno essere collocati a riposo d'ufficio con diritto al minimo della pensione quegli ufficiali di pubblica sicurezza, i quali dopo 20 anni di servizio per la avanzata eta', per le condizioni di salute o per difetto delle qualita' necessarie, sieno riconosciuti non piu' atti a prestare utilmente servizio nell'amministrazione della pubblica sicurezza sebbene non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.
[2]Nel computo degli anni di servizio saranno calcolate, in conformita' delle vigenti leggi, le campagne di guerra.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
