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Alla fine d'ogni anno e per il tempo stabilito nell'articolo precedente il prefetto comunichera' a ciascun comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siano state effettivamente retribuite dallo Stato pel servizio prestato nel territorio del comune stesso. Ove questo numero sia nel suo complesso inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che a norma dell'art. 29 sia stato assegnato al comune, si fara' luogo a vantaggio di questo ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art53 · fonte del testo

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