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[1]Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19 le guardie municipali che siano state ammesse nel corpo delle guardie di citta' e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini della presente legge.
[2]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avra' percepito come guardia municipale e come guardia di citta'.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
