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Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, ne' possono assumere le qualita' di amministratori, consiglieri di amministrazione, commissari di vigilanza od altro ufficio nelle Societa' costituite a fine di lucro.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
