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Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o piu' localita' del Regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di citta', il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potra', valendosi della facolta' stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bisogno, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si credera' necessario. La spesa relativa sara' a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
