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[1]I comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta'.
[2]Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.
[3]I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
