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Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purche' posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
