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[1]Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata e' presentata all'autorita' che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.
[2]Riconosciuta la regolarita' dell'arresto, l'arrestato dovra', entro 24 ore, esser rimesso all'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
