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[1]Nelle citta' capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100 mila abitanti, all'ufficio provinciale potra' essere preposto un questore.
[2]Il questore nel circondario di sua residenza ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto e puo' avere alla sua dipendenza uffici di sezione.
[3]Nelle altre citta' capoluogo di provincia, all'ufficio e' preposto un ispettore.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
