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[1]Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.
[2]Qualora lo credano necessario possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne fara' menzione.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
