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Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumita' e alla tutela delle persone e delle proprieta', e, in genere, alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, e in ordine alle disposizioni della legge all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art35 · fonte del testo

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