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Nei limiti della pianta stabilita per ogni comune, a' termini dell'art. 29, il Ministero dell'interno e' autorizzato a nominare quel numero di agenti d'investigazione che reputera' necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
