Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.

[2]Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.

Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-12-21;7321~art30 · fonte del testo

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