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[1]Nei casi contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, il comune contribuisce al mantenimento delle guardie di citta', pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennita' delle guardie municipali.
[2]Sono a carico del comune le spese per le caserme e per l'accasermamento.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 16 aprile 1907
