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[1]Nelle citta' capoluogo di provincia e' stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.
[2]Nelle citta' capoluogo di circondario e' stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.
[3]Il ministro dell'interno puo' stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri comuni secondo il bisogno.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
