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[1]Con decreto reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di citta' per ogni comune in cui sieno istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.
[2]Nei casi previsti nel 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto reale di che sopra, dovra' esser sentito il Consiglio comunale.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
