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Le guardie di citta' saranno reclutate a preferenza fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gl'inscritti di seconda categoria che abbiano gia' avuto l'istruzione militare. Il servizio sara' calcolato come prestato sotto le bandiere; e finche' restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1890 al 22 dicembre 2008
